Approvato il Decreto legge “anti-femminicidio”

L’8 agosto 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge “anti femminicidio”

Riportiamo il testo ed i primi commenti apparsi sulla stampa nazionale.

(link al testo sul sito ufficiale www.governo.it)

Si tratta di un provvedimento, sottolinea il Presidente del Consiglio, On. Enrico Letta, che intende «dare un chiarissimo segnale di contrasto e di lotta senza quartiere al triste fenomeno del femminicidio».

 

In particolare il “1° capo” del decreto recita:

1) Prevenzione e contrasto della violenza di genere

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico di Istanbul, recentemente ratificata dal Parlamento, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).

Vengono quindi inasprite le pene quando:

  • il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto;
  • il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
  • il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.

Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking:

  • viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
  • viene prevista – analogamente a quanto già accade per i delitti di violenza sessuale – l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli ad arresto obbligatorio.

Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia:

  • viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
  • viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
  • viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;
  • si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria – può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all’assistenza legale gratuita.

Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall’articolo 18 del TU per le vittime di tratta); 

Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.

 I commenti

I commenti positivi, gli apprezzamenti e le felicitazioni non sono mancati. Ma nei commenti del giorno dopo l’approvazione del decreto legge contro il femminicidio arrivano anche critiche e timori, tra le posizioni sfumate di chi apprezza le buone intenzioni ma fa notare i possibili punti deboli di singoli aspetti, e chi invece mette nero su bianco opinioni apertamente negative.

«Inasprire le pene non basta, naturalmente, e forse non serve. Le buone leggi non sono quelle che nascono dalle pessime abitudini e tentano di sanarle, condonarle, depenalizzarle, regolarle e infine punire, sì, chi davvero esagera». Così commenta Concita De Gregiorio il decreto legge sul femminicidio approvato ieri dal consiglio dei ministri, sottolineando che davvero poco la nuova legge promette in fatto di prevenzione e di cambiamento culturale. Perché alcuni anni in più di carcere difficilmente potranno dissuadere chi massacra di botte una donna, nota l’editorialista di Repubblica, che si interroga anche sull’efficacia dell’agravante per le donne incinte, le mogli e le partner, che «stabilisce anche una discriminazione culturalmente delicatissima verso le donne che non fanno figli e non hanno legami con un uomo. In che senso uccidere una donna non sposata e non madre è meno grave? Vale forse di meno per la società?».

Su questi aspetti Loredana Lipperini dice espressamente «No, non mi piace. Parlo del decreto legge sul femminicidio così come è stato raccontato», biasimando in particolare l’impianto repressivo del provvedimento e soprattutto l’assenza di idee per favorire il cambiamento culturale, a partire dalle scuole; o il timore che il decreto non preveda finanziamenti o iniziative per il sostegno dei centri anti violenza e di quelli di ascolto per uomini abusanti.

Lo stesso timore di disattenzione verso i centri antiviolenza lo esprime Mariella Gramaglia su La Stampa, notando però che finalmente le istituzioni mostrano di aver recepito che il 70% delle violenze avviene in famiglia e nelle relazioni parentali o affettive, «in quel nucleo, che secondo i vecchi giuristi andava solo lambito e mai aggredito dal diritto penale, che bisogna avere il coraggio di affondare il bisturi con la giusta severità. Questo è il senso delle aggravanti per il coniuge o il compagno, e anche delle aggravanti ancora maggiori se la violenza avviene quando la vittima è in stato di gravidanza o in presenza di minori. E della norma che ha fatto più scalpore: “fuori casa il coniuge violento”. Sorvegliato, immaginiamo, e tenuto a debita distanza dalla dimora coniugale».

Più controverso il passaggio sulla non revocabilità della denuncia. Per Gramaglia consiste in un’importante assunzione di responsabilità da parte della collettività, che dovrà dimostrare di esserne degna, a partire dal saper garantire processi in tempi ragionevoli, e che soprattutto arrivino prima o poi a una conclusione («in due terzi dei casi oggi le vittime di violenza non vedono la fine del processo nei confronti dei loro persecutori», si nota nell’articolo). E se per De Gregorio «che la querela non sia ritirabile è decisione ottima, giacché chi è vittima di violenza è anche in genere vittima di intimidazione», esprime invece forti perplessità Michela Murgia, la quale in un’intervista commenta la legge come «un passo avanti significativo per difendere le donne», notando però che le donne dovrebbero essere libere di decidere se continuare l’iter processuale o no. Mentre di Francesca Comencini vengono riportare su Repubblica parole di apprezzamento e felicitazioni, con il solo timore che «c’è il rischio che questa campagna contro il femminicidio faccia prevalere una visione della donna come soggetto debole».